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Verifiche su Impianti Elettrici e di Messa a Terra

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Verifiche periodiche DPR462/01 degli impianti di messa a terra, degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione e dei dispositivi di protezione scariche atmosferiche.


Che cos'è la verifica periodica DPR 462/01

La verifica periodica DPR462/01 è una ispezione obbligatoria per il datore di lavoro, atta a verificare la non pericolosità dell’impianto per la sicurezza dei lavoratori.

Le verifiche hanno lo scopo di controllare l’efficienza dell’impianto di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti nelle zone con pericolo di esplosione.

A differenza dei controlli periodici di ordinaria manutenzione, che sono finalizzati a garantire il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e sono svolti da semplici elettricisti e/o progettisti; le verifiche periodiche DPR 462/01 possono essere svolte solo da soggetti abilitati.

Cos’è l’impianto di messa a terra? 

È l’insieme delle misure di sicurezza di un impianto elettrico per la protezione dai contatti indiretti: in caso di guasto dell’impianto elettrico, l’impianto di messa a terra protegge le persone dal rischio di folgorazione. 

Cosa sono i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche?

Si tratta di impianti installati con l’obiettivo di proteggere una struttura dal rischio di fulminazione da scariche atmosferiche, riducendone i possibili danni. Tali misure di protezione (come, ad esempio, i parafulmini) sono installate a seguito di una valutazione del rischio, che è obbligatoria per i luoghi di lavoro ed è eseguita da professionisti abilitati in base a precise normative. 

Quando una struttura è dotata di dispositivi contro le scariche atmosferiche, questi sono soggetti a verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01, in aggiunta ai normali interventi di manutenzione. 

Cos’è un impianto ATEX?

ATEX è l’abbreviazione di ATmosphère EXplosible; ossia un volume fisico, parte di un impianto o di un’area di lavoro, dove è stata determinata la probabile presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva. Ed è anche un’abbreviazione per l’introduzione sul mercato di dispositivi, componenti, sistemi di protezione elettrici e meccanici a prova di esplosione.

Con il DPR 462/01 è stato introdotto l’obbligo, per il datore di lavoro, delle adeguate verifiche degli impianti ATEX.

Che cos'è il DPR 462/01?

Il DPR 462 è un Decreto del Presidente della Repubblica, emanato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 2002), che regolamenta le verifiche di: 

  • impianti di messa a terra
  • impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione 
  • dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Ogni quanto svolgere le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01?

Il DPR 462 del 2001 dispone l’esecuzione delle verifiche periodiche sugli impianti secondo una frequenza ben precisa:  

  • verifiche con periodicità biennale per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti sottoposti a controllo dei Vigili del Fuoco o a maggior rischio in caso di incendio, in luoghi con pericolo di esplosione
  • verifiche con periodicità quinquennale per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti 

Fra i principali casi in cui vige l’obbligatorietà della verifica biennale possiamo segnalare i seguenti esempi: 

  • Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore ai 116 Kw
  • Edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore ai 24 m
  • Autorimesse pubbliche o private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore ai 300 m2
  • In ogni caso quando è previsto il C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi)

È obbligatoria la verifica dell'impianto ai sensi del DPR 462/01?


Il DPR 462 del 2001 prescrive l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti di messa a terra nei luoghi di lavoro, ossia dove è presente almeno un lavoratore. 

  • Aziende e datori di lavoro

Ai sensi del D.P.R. 462/01, per gli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di incaricare un organismo abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) o, in alternativa, Asl/Arpa, a svolgere le verifiche periodiche 

  • Condomini e Edifici Residenziali

Per quanto riguarda l’esecuzione delle verifiche in ambito residenziale (o in altri contesti non aziendali non rientranti direttamente nel campo di applicazione del DPR462/01), è il Testo Unico Sulla Sicurezza a fornire importanti definizioni per stabilire le responsabilità sulla sicurezza. Nel D. Lgs. 81/08 infatti emerge la volontà del legislatore di tutelare la sicurezza dei lavoratori, indipendentemente dal fatto che siano o meno dipendenti. Il decreto, infatti, ci fornisce le seguenti definizioni: 

  1. lavoratore: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari” (es. addetti alla vigilanza, al portierato, alla pulizia, giardinieri e manutentori…)
  2. datore di lavoro: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”
  3. azienda: “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato"
    Inoltre, all’interno del TUS si precisa che gli impianti elettrici sono considerati “attrezzature da lavoro” (Titolo III, art. 69), per i quali si richiama l’obbligo di verifica periodica, oltre alla regolare manutenzione (art. 86) 

Dunque, quando il condominio (o in altri contesti non aziendali come sopra specificato) impiega lavoratori anche non direttamente dipendenti, può configurarsi come luogo di lavoro; pertanto l’amministratore di condominio può essere parimenti assimilato al  Datore di Lavoro. Incaricare un Organismo di Ispezione di Terza Parte per la verifica periodica degli impianti negli stabili da lui gestiti garantisce lo svolgimento del processo ispettivo conforme ai necessari requisiti di competenza, imparzialità ed indipendenza.

Quali responsabilità per il proprietario o legale rappresentante dell'impianto?

L’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del Datore di Lavoro: la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del DPR 462/01 (obbligo delle verifiche periodiche) sono sanzionate nella misura in cui integrano i reati previsti dagli art. 64, comma 1 lett. e, art. 80, comma 3, art. 296 del D.lgs 81/08. 

La mancata effettuazione delle verifiche è un’inosservanza contestabile da parte di Ispesl, NAS o Ispettorato del Lavoro in fase di attività di vigilanza. 

Pertanto, il responsabile dell’impianto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo Abilitato, per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti, pena l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.096,23 a € 5.260,80. 

Cosa fare? 
  • far sottoporre gli impianti a verifica periodica da enti ispettivi ai sensi del D.P.R. 462/01 
  • comunicare all'INAIL, attraverso il portale CIVA, il nome dell’Ente incaricato ad effettuare le verifiche periodiche sugli impianti
Attenzione!  

A seguito del Decreto “Milleproroghe” 162/2019, convertito in L. n. 8 del 28/02/2020, l’INAIL ha dato inizio al processo di informatizzazione della propria banca dati, fornendo al datore di lavoro, o suo delegato, le procedure da seguire per effettuare la denuncia dell’impianto di terra ai sensi del DPR 462/01 attraverso il portale CIVA. 

Per maggiori informazioni sul CIVA e le procedure di comunicazione all’INAIL, clicca qui

 

Come si svolge una verifica ai sensi del DPR 462/01?

Secondo quanto previsto dal DPR 462/01, le verifiche periodiche sugli impianti sono svolte esclusivamente da ispettori abilitati e, normalmente, l’esecuzione di una verifica ispettiva si compone di 5 fasi

  1. Esame Documentale 
  2. Esame a vista 
  3. Prove di continuità 
  4. Prove di funzionamento 
  5. Misura della resistenza di terra 

Dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispondenza: cosa sono e perchè sono importanti?

Il DPR 462/01 coinvolge anche i proprietari nell’omologazione degli impianti elettrici. 

Il proprietario dell’impianto elettrico deve assicurarsi che l’installatore fornisca la Dichiarazione di Conformità DI.CO e inoltrarla entro 30 giorni allo Sportello Unico delle Attività Produttive presso il Comune di competenza. 
 
Nei casi in cui la DI.CO non sia stata prodotta o non sia più reperibile, il proprietario dell’impianto elettrico dovrà incaricare un professionista abilitato per redigere la Dichiarazione di Rispondenza o DI.RI. 

Attenzione! 

Oltre alla dichiarazione di conformità (o di rispondenza), se l’impianto ha potenza impegnata superiore a 6kW, il proprietario dell’impianto deve disporre anche del progetto. 

Per la sicurezza dei tuoi impianti, affidati solo a dei professionisti

ICT Genesia è un Organismo di Ispezione di parte terza, abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e accreditato da Accredia ai sensi del DPR 462/01, che opera con competenza e indipendenza di giudizio, in quanto non effettua interventi di manutenzione o perizie.
I requisiti di competenza ed imparzialità vengono comunque applicati per tutte le attività ispettive di terza parte svolte, anche in campo non cogente.


Grazie alla comprovata preparazione dei nostri ispettori, costantemente formati e aggiornati, avrai la certezza di affidarti a dei professionisti per la verifica dei tuoi impianti di messa a terra.

Nell’ambito non cogente ICT Genesia, pur non operando come Organismo Accreditato, applica comunque i medesimi requisiti previsti di imparzialità, indipendenza, riservatezza e competenza previsti dalla ISO17020 per un Organismo di Ispezione di terza parte di tipo A.

 

Abbiamo a cuore la vostra sicurezza.

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