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Verifiche su Impianti Elettrici e di Messa a Terra

ICT Genesia. Più sicuri, più sereni

Verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01 degli impianti di messa a terra, degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.


Che cos'è la verifica periodica DPR 462/01

La verifica periodica DPR 462/01 è un'ispezione obbligatoria per il datore di lavoro, atta a verificare la non pericolosità dell’impianto per la sicurezza dei lavoratori.

Le verifiche hanno lo scopo di controllare l’efficienza dell’impianto di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

A differenza dei controlli manutentivi, le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 possono essere svolte solo da soggetti abilitati.  

Cos’è l’impianto di messa a terra? 

È l’insieme delle misure di sicurezza di un impianto elettrico per la protezione dai contatti indiretti: in caso di guasto dell’impianto elettrico, l’impianto di messa a terra protegge le persone dal rischio di folgorazione. 

Cosa sono i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche?

Si tratta di impianti installati con l’obiettivo di proteggere una struttura dal rischio di fulminazione da scariche atmosferiche, riducendone i possibili danni. Tali misure di protezione (come, ad esempio, i parafulmini) sono installate a seguito di una valutazione del rischio, che è obbligatoria per i luoghi di lavoro ed è eseguita da professionisti abilitati.

Cos’è un impianto elettrico installato nei luoghi con pericolo di esplosione?

Si tratta di un impianto elettrico installato in luoghi con pericolo d’esplosione, a causa della presenza di gas, vapori infiammabili e nebbie, polveri combustibili o esplosivi veri e propri, comunemente identificati come luoghi ATEX (abbreviazione di ATmosphères EXplosibles).

 

Che cos'è il DPR 462/01?

Il DPR 462 è un Decreto del Presidente della Repubblica, emanato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 2002), che regolamenta le verifiche di: 

  • impianti di messa a terra
  • impianti elettrici nei luoghi con pericolo d'esplosione 
  • dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Ogni quanto svolgere le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01?

Il DPR 462/01 dispone l’esecuzione delle verifiche periodiche sugli impianti secondo una frequenza ben precisa:  

  • biennale per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti sottoposti a controllo dei Vigili del Fuoco o a maggior rischio in caso di incendio e in luoghi con pericolo di esplosione;
  • quinquennale per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.

Fra i principali casi in cui vige l’obbligatorietà della verifica biennale possiamo segnalare i seguenti esempi: 

  • Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore ai 116 kW;
  • Edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore ai 24 m;
  • Autorimesse pubbliche o private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore ai 300 m²;
  • In ogni caso quando è previsto il C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi).

È obbligatoria la verifica dell'impianto ai sensi del DPR 462/01?

Il DPR 462/01 prescrive l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie nei luoghi di lavoro e in ambito residenziale, dove presente almeno un lavoratore nell'accezione intesa dall'art.2 comma a) del D.lgs. 81/08: 

  • Aziende e datori di lavoro

Ai sensi del DPR 462/01, per gli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di incaricare un organismo abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) o, in alternativa, Asl/Arpa. 

  • Condomini e Edifici Residenziali

Per quanto riguarda l’esecuzione delle verifiche in ambito residenziale, è il Testo Unico Sulla Sicurezza a fornire importanti definizioni per stabilire le responsabilità. Il decreto, infatti, ci fornisce le seguenti definizioni: 

2a) lavoratore: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari” (es. addetti alla vigilanza, al portierato, alla pulizia, giardinieri e manutentori…)

2b) datore di lavoro: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

2c) azienda: “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato"

Quando il condominio impiega lavoratori non direttamente dipendenti l’amministratore di condominio può essere parimenti assimilato al Datore di Lavoro. Incaricare un Organismo di Ispezione di Terza Parte per la verifica degli impianti negli stabili da lui gestiti, garantisce lo svolgimento del processo ispettivo in conformità ai requisiti di competenza, imparzialità ed indipendenza.

Quali sono le responsabilità in capo al proprietario o legale rappresentante dell'impianto?

L’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del Datore di Lavoro: la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 4-6-7 del DPR 462/01 (obbligo delle verifiche) sono sanzionate nella misura in cui integrano i reati previsti dagli art. 64, comma 1 lett. e, art. 80, comma 3, art. 296 del D.lgs. 81/08. 

La mancata effettuazione delle verifiche è un’inosservanza contestabile da parte degli Organi di vigilanza pertanto, il responsabile dell’impianto, deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo Abilitato, per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti, pena l’arresto o un'ammenda. 

Cosa fare? 
  • far sottoporre gli impianti a verifica periodica da Enti Ispettivi ai sensi del DPR 462/01;
  • comunicare all'INAIL, attraverso il portale CIVA, il nome dell’Ente incaricato ad effettuare le verifiche sugli impianti.

A seguito del Decreto “Milleproroghe” 162/2019, convertito in Legge n. 8 del 28/02/2020, l’INAIL ha dato inizio al processo di informatizzazione della propria banca dati, fornendo al datore di lavoro, o suo delegato, le procedure da seguire per effettuare la denuncia dell’impianto di terra ai sensi del DPR 462/01 attraverso il portale CIVA.

Per maggiori informazioni sul CIVA e le procedure di comunicazione all’INAIL, clicca qui

 

Come si svolge una verifica ai sensi del DPR 462/01?

Secondo quanto previsto dal DPR 462/01, le verifiche periodiche sugli impianti sono svolte esclusivamente da ispettori qualificati; l’esecuzione di una verifica ispettiva si compone delle seguenti fasi

  1. Esame Documentale
  2. Esame a vista 
  3. Esecuzione di prove e misure
  4. Redazione del verbale di verifica

Cosa è cambiato con il Decreto “milleproroghe”

Il Decreto-legge n° 162 del 30 dicembre 2019 “milleproroghe”, convertito in legge con la Legge n. 8 del 28/02/2020, ha previsto le seguenti novità rispetto alle verifiche previste dal DPR 462/01:

  •  per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche (inerenti alle denunce di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi) l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche, in base alle indicazioni tecniche fornite dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, del citato D.P.R. n. 462;
  • per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5% della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche;
  • le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005.

Per la sicurezza dei tuoi impianti, affidati solo a dei professionisti

ICT Genesia è un Organismo di Ispezione di parte terza, abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e accreditato da Accredia ai sensi del DPR 462/01, che opera con competenza e indipendenza di giudizio.

Nell’ambito non cogente ICT Genesia, pur non operando come Organismo Accreditato, applica comunque i medesimi requisiti previsti di imparzialità, indipendenza, riservatezza e competenza previsti dalla ISO17020 per un Organismo di Ispezione di terza parte di tipo A.

Grazie alla comprovata preparazione dei nostri ispettori, costantemente formati e aggiornati, avrai la certezza di affidarti a dei professionisti per la verifica dei tuoi impianti.

 

Abbiamo a cuore la vostra sicurezza.

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